PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 130 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

      1. Dopo il comma 5 dell'articolo 130 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono inseriti i seguenti:

      «5-bis. È vietato offrire od ottenere compensi relativi all'effettuazione di comunicazioni elettroniche commerciali quando l'invio o la trasmissione delle stesse sono attuati in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5.
      5-ter. È vietato utilizzare software per la ricerca, la raccolta, la compilazione, la rilevazione o la creazione automatica mediante combinazioni di indirizzi e-mail su INTERNET, allo scopo di trasmettere messaggi elettronici commerciali su larga scala, privi del consenso del destinatario».

Art. 2.
(Istituzione del Comitato anti-spam).

      1. È istituito presso il Garante per la protezione dei dati personali, di seguito denominato «Garante», il Comitato anti-spam, intendendosi con il termine «spam» l'invio o la trasmissione di messaggi elettronici commerciali indesiderati.
      2. Il Comitato anti-spam è presieduto dal presidente del Garante ed è composto da quattro esperti in materia designati dal Garante medesimo, un rappresentante del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri e un rappresentante del Ministero delle comunicazioni. Ai membri del Comitato non è corrisposto alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico, ad eccezione delle eventuali spese di trasferta, i

 

Pag. 4

cui oneri sono posti a carico del Garante stesso.
      3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Garante definisce con proprio provvedimento le modalità organizzative e di funzionamento del Comitato anti-spam.

Art. 3.
(Compiti del Comitato anti-spam).

      1. Il Comitato anti-spam svolge i seguenti compiti:

          a) riceve segnalazioni ed esposti dai destinatari di messaggi elettronici commerciali inviati o trasmessi in violazione dell'articolo 130 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dall'articolo 1 della presente legge;

          b) svolge attività di consulenza nei confronti del Garante sull'individuazione di nuovi strumenti tecnico-normativi al fine di rafforzare l'attività di contrasto allo spam;

          c) svolge campagne informative per garantire un'ampia diffusione della legislazione vigente in materia di spam e dei relativi comportamenti sanzionabili;

          d) mette a disposizione degli utenti delle caselle di posta elettronica, denominate «mailbox», presso le quali possono essere segnalati i messaggi elettronici commerciali ricevuti in violazione dell'articolo 130 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, o qualsiasi altra informazione o fatto utile a contrastare il fenomeno dello spam. Il Garante provvede mediante apposite campagne a informare in modo adeguato l'utenza dell'esistenza di tali caselle;

          e) instaura con organismi analoghi dei Paesi terzi opportune collaborazioni al fine di contrastare il fenomeno dello spam da e verso Paesi terzi;

          f) collabora con le associazioni di categoria della società dell'informazione

 

Pag. 5

nonché con i principali operatori del settore al fine di individuare nuove misure tecniche di protezione o di filtraggio dei messaggi elettronici commerciali indesiderati;

          g) redige un rapporto annuale sull'attività svolta, sull'entità e sulle caratteristiche evolutive del fenomeno nonché sull'efficacia dell'attività di contrasto al fenomeno dello spam. Tale rapporto è inviato al Garante che provvede alla sua trasmissione al Ministro delle comunicazioni e al Ministro per l'innovazione e le tecnologie.

Art. 4.
(Legittimazione ad agire delle associazioni dei consumatori e degli utenti).

      1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi danneggiati da attività di spam, richiedendo al giudice competente:

          a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;

          b) di adottare le misure idonee a correggere o ad eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;

          c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o ad eliminare gli effetti delle violazioni accertate.

      2. Fatte salve le norme vigenti sulla litispendenza, sulla continenza, sulla connessione e sulla riunione dei procedimenti, le disposizioni di cui al presente articolo non precludono il diritto ad azioni individuali dei consumatori e degli utenti danneggiati dalle attività di spam oggetto della presente legge.